Legislazione in materia di violenza contro le donne

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Legge n.66/96

Secondo la legge del 15-02-1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" è violenza sessuale qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto ad una persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Sono compresi nel reato gli atti sessuali che taluno è indotto a compiere o subire a causa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto o perché il colpevole si è, con l'inganno, sostituito ad altra persona.
Tale legge distingue, quanto alla procedibilità', tra querela di parte e querela d'ufficio.
Si procede d'ufficio, quindi anche contro la volontà della parte offesa,
a) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 14 anni;
b) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 16 anni e colpevole della violenza e' stato un genitore, un ascendente, un istruttore o un maestro cui il minore era affidato;
c) se il reato e' commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Questo vuol dire che chiunque venga a conoscenza dell'accaduto, tanto più' se riveste l'incarico di pubblico ufficiale (medico, operatore sociosanitario, operatore scolastico), può' denunciare il delitto all'Autorità' giudiziaria (artt. 331 e 334 c.p.p.)
In tutti gli altri casi il reato e' procedibile a querela della persona offesa entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela, essa non può' più' essere ritirata.
Nel processo non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla vita sessuale della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto delittuoso.
Al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili che fanno capo al Tribunale dei Minori ed agli Enti locali dove operano anche psicologi.
La legge garantisce la tutela della riservatezza della persona offesa e prevede delle contravvenzioni per chi violi tale dettato.
Il processo si svolge sempre a porte chiuse quando la parte offesa è un minorenne e l'audizione di testimoni di eta' inferiore ai 16 anni viene effettuata in maniera riservata, in strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore.

Art.1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530,539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
Art.2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge
Art.3.
1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:

"art.609-bis (violenza sessuale). - chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Art.4.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il seguente:
"art.609-ter (circostanze aggravanti). - la pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Art.5.
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-quater (atti sessuali con minorenne). - soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
Art.6.
1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-quinquies (corruzione di minorenne). - chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Art.7.
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-sexies (ignoranza dell'età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
Art.8.
1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-septies (querela di parte). - i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi.
La querela proposta é irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".
Art.9.
1. Dopo l'articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, é inserito il seguente:

" art.609-octies (violenza sessuale di gruppo). - la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento costitutivo del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".
Art.11
1. Dopo l'articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, é inserito il seguente:

"art.609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".
Art.12.
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente:

"Titolo II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza - art.734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da tre a sei mesi".
Art.13.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".

2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 é inserito il seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Art.14.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:

"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis".

2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:

"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti".
Art.15.
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 é inserito il seguente:

"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso.

Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".
Art.16.
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale é sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
Art.17.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:

"per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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Legge n.154 del 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"


Art.1 (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2- bis . In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282- bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata."

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 282- bis (Allontanamento dalla casa familiare) 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico - patrimoniali tra coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6 . Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600- bis , 600- ter, 600- quater, 609- bis, 609- ter, 609- quater, 609- quinquies e 609- octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280."

Art.2 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
"Titolo IX- bis"

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art.342- bis.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342- ter.
Art.342- ter.

(Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 3. (Disposizioni processuali)

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo V-bis.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 736-bis

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

Art. 4 (Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole: "procedimenti cautelari" sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari".

Art. 5 (Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 6 (Sanzione Penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7 (Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni.

Art. 8 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando al condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovverom rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n.898 e successive modificazioni.

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Legislazione italiana contro la tratta

In attuazione delle raccomandazioni emerse in sede europea e delle sollecitazioni delle associazioni maggiormente attive nel settore, il Governo italiano ha , con l'introduzione della disciplina di cui all'art. 18 D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo Regolamento attuativo (D.P.R. 31.8.99 N. 394), risposto con prontezza ed in modo efficiente al crescente allarme costituito dal traffico di persone.
L'articolo 18 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286/98) prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di "consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale" (art. 18, comma 1).
La caratteristica più rilevante di tale tipo di permesso risiede nella precisa volontà del Legislatore di aiutare la vittima del traffico di esseri umani. In questa prospettiva concede alla vittima la possibilità di recidere il vincolo che la lega al proprio persecutore e le permette al tempo stesso di intraprendere un percorso di inserimento che può essere duraturo e definitivo.
L'articolo 18 è stato unanimemente riconosciuto, sia in sede nazionale che internazionale, come una efficace normativa di contrasto del fenomeno legato al traffico di esseri umani. Più in dettaglio la misura introduce un forte elemento innovativo attraverso un doppio percorso, quello giudiziario e quello sociale, senza che uno influenzi l'altro. Infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale non è in alcun modo subordinato all'obbligo di denuncia da parte della vittima, consentendo quindi, la possibilità di un recupero sociale e psicologico che porti successivamente a un clima di fiducia fondamentale per la successiva (eventuale) collaborazione giudiziaria.
La proposta di rilascio del permesso di soggiorno può essere effettuata oltre che "dal procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento" anche "dai servizi sociali degli enti locali o delle associazioni, enti ed altri organismi" titolari dei progetti di protezione sociale. Successivamente il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno per protezione sociale ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno.

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Articoli dal Codice Penale

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Art. 570 c.p.
È' il fatto di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, di chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge, di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge ( es. mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto per il coniuge separato o per i figli).
Procedibilità a querela di parte, o d'ufficio
se il reato riguarda minori (ciò significa che la querela sporta ad es. dalla madre affidataria per la mancata corresponsione da parte del padre dell'assegno di mantenimento per il figlio minore non potrebbe essere rimessa dalla stessa).

ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA
Art. 571 c.p.
E' il fatto di chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Procedibilità d'ufficio

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI
Art. 572 c.p.
E' il fatto di chi, fuori dei casi indicati nell'art. 571, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte.
Si configura nei casi di convivenza more uxorio
Procedibilità d'ufficio

SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI
Art. 573 c.p.
E' la sottrazione di un minore che abbia compiuto gli anni 14, consenziente al genitore esercente la potestà o al tutore o la ritenzione del minore contro la volontà degli stessi
Procedibilità a querela

SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI
Art. 574 c.p.
E' la sottrazione di un minore degli anni 14 o di un infermo di mente o di un minore che abbia compiuto gli anni 14 non consenziente al genitore esercente la potestà, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o custodia, ovvero la ritenzione del minore o infermo contro la volontà dei medesimi
Procedibilità a querela di parte

PERCOSSE
Art. 581 c.p.
E' il fatto di chi percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (azioni violente produttive soltanto di sensazioni fisiche dolorose, senza conseguenze morbose, es. la schiaffo - le ecchimosi rientrano nella categoria della lesioni).
Procedibilità a querela di parte

LESIONE PERSONALE
Art. 582 c.p.
E' il fatto di chi cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente
Procedibilità a querela di parte se la malattia ha durata non superiore a 20 giorni e non concorrono le aggravanti ex artt. 583 e 585
Procedibilità d'ufficio negli altri casi

LESIONE PERSONALE GRAVE
Art. 581, 1°comma, c.p.
Se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organoProcedibilità d'ufficio

LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA
Art. 583, 2°comma, c.p.
Se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso
Procedibilità d'ufficio

INGIURIA
Art. 594 c.p.
E' il fatto di chi offende l'onore e il decoro di una persona presente, o mediante comunicazione telefonica o telegrafica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Procedibilità a querela di parte

VIOLENZA PRIVATA
Art. 610 c.p.
E' il fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa
Procedibilità d'ufficio

MINACCIA
Art. 612 c.p.
E' il fatto di chi minaccia ad altri un ingiusto danno
1° comma: procedibilità a querela di parte
2° comma (minaccia grave o commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatoria derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o da più di 5 persone riunite mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse o da più di 10 persone): procedibilità d'ufficio.

 

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